Il termine entro cui depositare documenti e memorie nel giudizio d’appello è da considerarsi perentorio, anche se non è prevista da legge una sanzione per inosservanza. Lo ha stabilito di Cassazione, con la sentenza n. 2787 dell’8 febbraio 2006. Nel processo tributario (che in questo si distingue dal giudizio civile) le parti possono presentare nuovi documenti in appello, pur se ne erano in possesso già nel giudizio di primo grado, ma per il deposito di documenti e memorie la legge fissa termini perentori, la cui mancata osservanza (Cassazione, sentenza 1771/04) determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, anche quando la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.
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