Termini di notifica delle cartelle retroattivi per tutelare il contribuente

Pubblicato il 11 luglio 2009

La Corte di Cassazione, in data 8 luglio 2009 ha depositato la sentenza n. 16074, che trae origine da una pronuncia della Ctr Lombardia, che aveva rigettato l’eccezione del contribuente di tardività della notifica della cartella di pagamento. La Commissione regionale lombarda aveva ritenuto non applicabile retroattivamente la sopravvenuta disciplina dei termini di notificazione delle cartelle, dato che sia il periodo di notifica sia l’anno della dichiarazione erano molto antecedenti l’entrata in vigore delle modifiche legislative apportate dal Dl n. 106/2005. Per tale ragione, secondo i giudici regionali, la normativa transitoria sui termini di notifica (31 dicembre del quinto anno successivo), doveva riferirsi di sicuro alla dichiarazione presentata prima del 2001, ma con scadenza successiva all’entrata in vigore delle nuove norme. Con la sentenza n. 16074, la Corte di Cassazione riconosce che i termini brevi di notifica delle cartelle di pagamento, entrati in vigore nel 2005 a seguito del citato Dl 106, si applicano retroattivamente, anche se la legge non lo prevede esplicitamente. Il tutto perché la Corte riconosce che la legge deve garantire l’interesse del contribuente a conoscere, entro termini certi, la pretesa tributaria soprattutto se, come nel caso di specie, il lasso temporale tra l’anno di presentazione della dichiarazione e il periodo di notifica e ben superiore ai cinque anni.

Roberta Moscioni

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