Termine decadenziale a 48 mesi per l'Istanza di restituzione Irpef sulla pensione integrativa

Pubblicato il 16 ottobre 2009

L’Agenzia fiscale fissa un termine decadenziale alla presentazione delle istanze per la restituzione delle maggiori ritenute Irpef operate dall’Inps sulla pensione integrativa versata in favore degli ex dipendenti dell’Istituto di previdenza nazionale: 48 mesi. A pena del considerare esaurito il rapporto tributario, con conseguente inesistenza del diritto al rimborso.

La risoluzione n. 259/E/2009, consultabile sul sito delle Entrate dal 15 ottobre, ha per tema il trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi pensione integrativi costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993.

La decadenza commentata, disposta dall’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 per l’azione di rimborso, riguarda ogni tipologia di indebito, come palesato dalla formulazione, di significato omnicomprensivo, del primo comma dello stesso articolo 38 - “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare … istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento” - integralmente richiamato nel successivo secondo comma: “L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.

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