Tentativo di conciliazione presso le Università: stessa procedura senza limiti territoriali
Pubblicato il 10 agosto 2011
Con interpello
34 del 9 agosto 2011, viene chiesto al ministero del Lavoro se nelle conciliazioni presso le Commissioni di certificazione costituite nelle Università:
- si possa prevedere una procedura diversa da quella stabilita ex articolo 410 c.p.c. per il tentativo
di conciliazione esperito presso le Dpl;
- restino validi i criteri di competenza territoriale previsti dal Legislatore per
l’attività di certificazione, ex articoli 76 e 77, Dlgs n. 276/2003.
Il Ministero risponde che la procedura deve essere la stessa delle Dpl, non
invece la disciplina di carattere “strutturale”, ad esempio la composizione della
Commissione che non può non avere una specificità
legata al diverso contesto in cui la stessa opera. Inoltre, laddove le parti si rivolgano alle Commissioni istituite presso le
Università al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. – così come per
la procedura di certificazione dei contratti – non si è tenuti al rispetto di particolari limiti territoriali.