Nel caso specifico della rivalutazione delle aree fabbricabili delle imprese, la Finanziaria 2006, nei commi 473-476, ribadisce che in caso di mancata utilizzazione edificatoria, si deve distinguere l'ipotesi in cui alla scadenza del termine il terreno sia ancora di proprietà del soggetto che ha eseguito la rivalutazione oppure sia stato ceduto a terzi. Nel primo caso, trascorsi cinque anni senza che l'area sia stata edificata, vengono meno gli effetti della rivalutazione e, anche se la Finanziaria non lo prevede esplicitamente, dovrebbe spettare un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva che è stata versata dall'impresa. Nel caso in cui, invece, prima della scadenza del quinquennio, l'area non edificata venga ceduta a terzi è possibile ipotizzare la responsabilità del cessionario, che è il beneficiario della vendita dell'area fabbricabile. In altre parole, dovrebbe valere la decadenza del beneficio della rivalutazione in caso di rivendita dell'area inedificata entro i cinque anni.
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