Tempi stretti per costruire

Pubblicato il 24 gennaio 2006

Nel caso specifico della rivalutazione delle aree fabbricabili delle imprese, la Finanziaria 2006, nei commi 473-476, ribadisce che in caso di mancata utilizzazione edificatoria, si deve distinguere l'ipotesi in cui alla scadenza del termine il terreno sia ancora di proprietà del soggetto che ha eseguito la rivalutazione oppure sia stato ceduto a terzi. Nel primo caso, trascorsi cinque anni senza che l'area sia stata edificata, vengono meno gli effetti della rivalutazione e, anche se la Finanziaria non lo prevede esplicitamente, dovrebbe spettare un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva che è stata versata dall'impresa. Nel caso in cui, invece, prima della scadenza del quinquennio, l'area non edificata venga ceduta a terzi è possibile ipotizzare la responsabilità del cessionario, che è il beneficiario della vendita dell'area fabbricabile. In altre parole, dovrebbe valere la decadenza del beneficio della rivalutazione in caso di rivendita dell'area inedificata entro i cinque anni.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

Assindatcolf, lavoro domestico in crisi: meno occupati e più irregolarità

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Omissione e evasione contributiva: sanzioni, accertamento e compliance

07/10/2024

Adempimento collaborativo: codice di condotta senza firme

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy