Il Lavoro risponde all’interpello sottopostogli dall’Abi con la nota 6 giugno 2006 n. 218, dichiarando che ove le apparecchiature di controllo dei costi del servizio telefonico aziendale consentano anche il controllo dell’attività del lavoratore, per l’installazione occorre il rispetto delle procedure indicate dall’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70). Tale disposizione stabilisce che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di verifica a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, qualora occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. Se, diversamente, la verifica è indirizzata ad una più corretta imputazione contabile dei costi delle linee telefoniche, non implicando anche collegamenti tra l’attività lavorativa del dipendente e l’uso dell’apparecchio telefonico, non è necessario accedere alla richiamata procedura.
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