Secondo quanto affermato dall’articolo 11 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall’opzione per la tassazione di gruppo da parte della scissa, fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 117, comma 1, del Tuir. Pertanto, la scissione parziale della società consolidante non determina il venir meno dell’istituto del consolidato nazionale, a meno che i soggetti in questione non abbiano optato per la pianificazione fiscale concordata.
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