L’agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2005, si è espressa sul regime di deduzione extracontabile dei costi introdotto dall’articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir. In particolare, le Entrate hanno precisato che le riserve vincolate a fronte della deduzione in dichiarazione possono essere indifferentemente riserve di utili o di capitali, con la sola esclusione della riserva legale. L'ammontare di tali riserve è determinato alla data di chiusura dell'esercizio, anche se la dichiarazione viene poi presentata in un momento successivo (entro il decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta). L’Agenzia ha poi affermato in merito alle spese incrementative sui beni ammortizzabili che è possibile computare gli ammortamenti fiscalmente deducibili applicando l'aliquota tabellare all'intero costo del bene, comprensivo degli incrementi. La quota di ammortamenti che non potrà essere imputata in bilancio in applicazione dei criteri civilistici, sarà dedotta con l'apposita iscrizione nel quadro EC del modello Unico 2005.
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