Taxi, niente tasse se passa al coniuge
Pubblicato il 25 agosto 2008
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha dichiarato, in sentenza
166/08, che il trasferimento (nel pieno rispetto del “Regolamento del Servizio taxi”, approvato dal Comune del capoluogo lombardo il 17 luglio 2000) dell’attività di taxi a favore della moglie, da parte del marito con più di 60 anni di età e inidoneo al servizio a causa di malattia, non va soggetto a tassazione. L’Ufficio fiscale, pur in presenza di un atto di “liberalità” perché compiuto a titolo gratuito, attribuiva al negozio giuridico di trasferimento di taxi in esame un presunto prezzo di vendita. Un valore non dichiarato dalla parte, proprio perché gratuito, che corrispondeva al “valore di trasferimento di licenza” per l’esercizio di attività di taxi. Esso ricopriva la funzione di indennità risarcitoria per mancati futuri guadagni e, quindi, secondo il Fisco, andava tassato. Ma l’intervento della Ctp ha precisato che non si genera “plusvalenza” fiscale perché non vi è stato versamento di somme a titolo di “prezzo” e perché tutto si è verificato in ambito familiare. L’Ufficio non può, cioè, presumere la corresponsione di un prezzo quando nulla è stato sborsato a tale titolo, tanto più che l’atto di trasferimento di licenza non prevede formalità da sottoporre al Fisco, ma il solo obbligo (correttamente adempiuto) della trascrizione comunale.