Nel calcolo della media, ai fini del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio.
Così l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 73 del 13 marzo 2019.
Si ricorda che l’agevolazione, disciplinata dall’articolo 3 del Dl 145/2013, è stata attuata dal Dm 27 maggio 2015 e dalle circolari n. 5/E/2016 e n. 13/E/2017.
La conclusione deriva dal fatto che l'imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo a uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale ex articolo 109 del Tuir (“sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico …, del periodo d'imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili").
Sulla base del criterio di imputazione temporale dei costi, sancito dall'articolo citato, anche i costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito di imposta spettante nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento.
L’Agenzia provvede a fornire altre precisazioni:
Si ricorda che il decreto legge n. 145/2013 si riferisce: alle spese di personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività R&S, alle spese per contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività R&S ammissibili al credito d'imposta e a contratti stipulati con start-up innovative e Pmi innovative per il diretto svolgimento delle attività R&S, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
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