Il bonus affitti del 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività indicate nell’articolo 28, commi 1 e 4, del dl Rilancio, trova applicazione anche per i canoni derivanti dai contratti di sublocazione. Infatti, spiega l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 68 del 20 ottobre 2020, il rapporto di sublocazione, pur risultando collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, per ciò che rileva nel caso trattato, conserva una autonoma rilevanza economica.
Come precisato con la circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, rientrano nel regime del credito di imposta gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al costo sostenuto per il “canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale”.
L’Agenzia ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.
L’agevolazione, nata per contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere fruita in presenza delle condizioni di legge, sia dal conduttore del contratto principale che dal subconduttore, ciascuno con riferimento al canone di locazione o di sublocazione corrisposto nei mesi di riferimento.
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