Si forniscono indicazioni circa il trattamento fiscale del legato di genere, che più frequentemente si sostanzia in una somma di denaro disposto dal testatore a carico di uno o più eredi.
Di solito il legato è dato per testamento ed attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato) il quale è tenuto ad adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore
L’Agenzia delle Entrate analizza – nella circolare n. 19 del 6 luglio 2023 – i vari tipi di legato e la rilevanza dal punto di vista fiscale.
In primo luogo viene trattata la differenza tra:
- legato di specie (articolo 649 c.c.), che ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore;
- legato di genere (articolo 653 c.c.), che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere.
Nel caso del legato di specie, si è di fronte ad un legato c.d. traslativo, in quanto la proprietà passa immediatamente in capo al legatario al momento della morte del testatore (apertura della successione).
Nel caso del legato di genere, si è di fronte ad un legato obbligatorio: l’onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario, che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato.
Dopo aver analizzato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie, la circolare n. 19/E/2023 delle Entrate passa a fornire il quadro normativo della materia.
La base è l’articolo 8 del Dlgs n. 346/1990 - Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS) – che dispone come “Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano…”. Inoltre, l’articolo 36 dello stesso decreto stabilisce che i legatari sono tenuti al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
Come si evince dalle istruzioni relative alla dichiarazione di successione, il legato di genere – in quanto debito dell’erede che non grava sul valore dell’eredità o delle quote ereditarie – non viene decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore delle stesse.
L’Agenzia fa riferimento a posizioni sostenute dalla sezione V della Corte di cassazione che affermano come:
Sul piano fiscale, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere - in quanto debito dell’erede - non viene allo stato ridotto, a differenza del legato di specie, dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
Tale situazione impone delle riflessioni, ossia:
Quindi, eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame dove l’attività di liquidazione sia avvenuta non seguendo il principio suddetto dovranno essere riesaminate e, se del caso, abbandonare la pretesa tributaria.
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