Tassate le donazioni indirette

Pubblicato il 28 novembre 2006

Oggi sarà pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” – sul supplemento ordinario – il decreto legge 262/06 di recente approvazione. Con la conversione in legge del Dl collegato alla Finanziaria 2007 torna in vita l’imposta di donazione e con essa tutta la problematica legata alle attribuzioni gratuite fatte senza formalità. Infatti, nell’articolo 2, comma 47, del Dl 262/06, come modificato dalla legge di conversione, si stabilisce che alle donazioni va applicata la disciplina fiscale vigente il giorno prima dell’entrata in vigore della legge 383/2006, che appunto la soppresse. Cioè si ritorna a quel Testo unico che, a seguito di un dibattito più che decennale, aveva stabilito la tassazione delle donazioni indirette. Si ha donazione indiretta quando all’arricchimento del beneficiario corrisponde l’impoverimento del disponente, come nella normale donazione, senza però che sia stipulata una donazione formale, cioè notarile. Si configurano, quindi, molteplici casi di donazioni indirette come per esempio anche di fronte ad una fusione, dove il concambio delle partecipazioni viene volutamente alterato, rispetto a quello che emergerebbe da una obiettiva valutazione dei patrimoni delle società coinvolte nell’operazione; oppure nel caso di un aumento di capitale al valore nominale con il quale colui che lo sottoscrive acquisisce una quota di una società che vale ben di più del versamento effettuato per liberare questa sottoscrizione. Prima dell’abolizione dell’imposta di donazione erano state fissate le aliquote del 3,5% e del 7% (per valori eccedenti la franchigia di 350 milioni di lire). Le nuove disposizioni, contenute nella legge di conversione del Dl 262/06, prevedono, invece, aliquote pari al 4%, 6% e 8%, mentre la franchigia è disposta in 1 milione di euro per le sole donazioni tra coniugi o parenti in linea retta.

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