La “tassa sul lusso” consta, in realtà, di tre distinte imposte sul turismo (sulle plusvalenze di fabbricati adibiti a seconde case, sulle seconde case ad uso turistico, su aeromobili e unità da diporto), non già sul lusso. Fatta questa precisazione, l’Autore ricorda che la legge istitutiva di tali imposte è stata impugnata dal Governo dinnanzi alla Corte costituzionale, per farne dichiarare l’illegittimità. Ma il ricorso non convince, poiché pare un “atto dovuto”, più che una solida piattaforma che fornisca alla Corte gli strumenti per dichiarare l’incostituzionalità delle disposizioni impugnate. Imposte e tasse sul turismo menzionate dallo Statuto regionale sardo - articolo 8, lettera f) – e contestate dall’Esecutivo perché ritenute incostituzionali in quanto investirebbero i servizi turistici, cioè quelle prestazioni in favore del turista durante la sua permanenza nella Regione – tentano, invece, di colpire le manifestazioni di ricchezza riconducibili al turismo che, in senso ampio, creano costi alla Regione, prendendo come presupposti tassabili tutte le attività o tutti i beni comunque riferibili al turismo.
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