Due pronunce giurisprudenziali di diverso tenore hanno ad oggetto la tassa rifiuti, Tarsu:
- la sentenza della Commissione tributaria della Regione Puglia n. 150, del 17 gennaio 2006, che dichiara non essere soggette al tributo solo le superfici degli immobili oggettivamente inutilizzabili e non quelle utilizzate temporaneamente o in modo discontinuo o non utilizzate per scelta del titolare, sottolineando che “l’obbligazione tributaria sorge a carico del contribuente che detiene dei locali ubicati entro l’ambito territoriale di pertinenza dell’ente locale, quale effetto automatico della mera istituzione del servizio da parte del Comune”. L’articolo 62 del dlgs 507/93 dispone che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sono in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, se tali circostanze vengono indicate nella denuncia originaria o di variazione e riscontrate con elementi oggettivi;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 258, del 28 febbraio 2006, che annullando la decisione del Tar Campania, ha ritenuto legittima la delibera comunale che fissa a carico degli alberghi, senza riduzione per non aver tenuto conto del carattere stagionale dell’attività ricettiva, che comporta una inferiore produzione di rifiuti. La licenza di esercizio degli albergatori è annuale, non contando il concreto utilizzo del bene e, quindi, la minore produzione dei rifiuti.
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