La “Gazzetta Ufficiale” numero 1 del 2007 ospita una pronuncia dell’Alta Corte, la numero 461 del 2006, che sentenzia il non rimborso (con riguardo alle annualità successive) dell’imposta di registro corrisposta sui contratti d’affitto pluriennale d’azienda, in caso di risoluzione anticipata del contratto.
L’articolo 17, comma 3, del Dpr 131/1986, prevede espressamente il diritto al rimborso per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, escludendolo per i contratti di locazione o affitto che si reggono su altro oggetto. Su tale norma, di Ferrara aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che essa limitasse la possibilità di ottenere il rimborso, in caso di risoluzione anticipata, ai soli contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, lasciando fuori il caso dell’affitto d’azienda.
Dichiarata manifestamente inammissibile la questione, costituzionale ha motivato stabilendo che affitto di beni immobili urbani e affitto d’azienda non sono situazioni tra loro paragonabili.
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