Il pagamento della tassa annuale di concessione governativa relativa al 2017, con riguardo alla numerazione ed alla bollatura dei libri sociali come pure dei registri sociali, secondo la prescrizione di cui all'articolo 2421 del Codice civile deve avvenire entro il 16 marzo prossimo.
Ciascun libro sociale va numerato, pagina per pagina, e bollato in ogni foglio o presso il Registro imprese della Camera di commercio o un notaio.
Non conta il numero dei registri tenuti, né le relative pagine; è dovuta una tassa di concessione governativa, deducibile ai fini Ires e Irap, nella stessa misura forfettaria di: 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione - risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il pagamento - non supera l’importo di 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera quest'importo.
Per il versamento, modalità e termini differiscono se la società si trova nel primo anno di attività o in quelli successivi, ipotesi nella quale la corresponsione va effettuata con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato al Centro operativo di Pescara (Bollatura numerazione libri sociali) dell'Agenzia delle Entrate, prima di presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva con il modello AA7/10, sul quale vanno riportati anche gli estremi del versamento.
Per i periodi d’imposta successivi al primo, il versamento deve essere eseguito con modello F24, per sola via telematica, con indicazione del codice tributo “7085” nella sezione “Erario”, dell’importo e dell’anno per il quale viene eseguito il versamento.
La tassa ricade sulle società di capitali - Spa, Srl, Sapa - incluse quelle in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento, purché sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.
Le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali già dichiarate fallite, i consorzi con attività esterne, i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate a una Federazione sportiva nazionale, o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla legge 289/2002, non sono altrimenti tenute a versare la tassa di concessione governativa.
Il già citato articolo 2421 del Codice civile stabilisce quali libri e registri sociali debbano essere sottoposti a vidimazione. Nello specifico:
libro dei soci;
libro delle obbligazioni;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti;
ogni altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Gli altri libri contabili previsti dal Codice civile – il libro giornale e il libro degli inventari - e quelli previsti dalle norme fiscali - registri Iva, registro beni ammortizzabili ...- non devono essere vidimati, ma assoggettati all'unica formalità della numerazione progressiva delle pagine, eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla loro tenuta.
L’omesso versamento della tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’importo della stessa e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
La violazione è, però, sanabile col ravvedimento operoso.
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