Tasi, il Mef spiega ai comuni il limite dello 0,8 per mille
Pubblicato il 31 luglio 2014
Il ministero dell'Economia e delle finanze, con
circolare 2/DF del 29 luglio 2014, risponde
ai quesiti in ordine
all’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille.
La circolare è utile ai Comuni che devono attenersi alle regole del non superamento dei limiti delle maggiorazioni.
Si ricorda che il Comune può determinare l’aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo di legge:
la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il
2,5 per mille.
Inoltre, è vincolante anche la regola aggiunta dal Dl
16/2014, per lo stesso anno 2014, che prevede, nella determinazione delle aliquote TASI, che
possano essere superati i limiti citati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 13 del Dl
201/2011.
Ebbene,
il Mef spiega che lo 0,8 per mille deve riferirsi complessivamente ai due limiti – Imu e Tasi – potendo essere divisa tra i due o totalmente applicata ad uno.