Dal 13 luglio 2016 è in vigore lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera.
Infatti, è stato notificato il 13 luglio scorso, ma se ne è data notizia solo ora, il protocollo di Milano del 23 febbraio 2015.
I dati sottoposti alla trasparenza saranno quelli a partire dal 23 febbraio 2015.
Dunque è operativo il meccanismo rafforzato delle rogatorie fiscali, che modifica la Convenzione del 1976 contro la doppia imposizione.
Il segreto bancario non potrà essere opposto neanche in caso di richiesta di informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e/o per l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, riscosse in Italia oppure in Svizzera.
Tuttavia si vieta la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni, chiamata fishing expedition, e qualsiasi domanda di informazione la cui rilevanza in merito agli affari di un determinato contribuente non sia verosimile.
Devono essere accettate le domande raggruppate, ossia che interessano una pluralità di contribuenti. Sul punto si evidenzia che viene utilizzata la parola “altrimenti” - individuato per nome o “altrimenti” - che potrebbe portare ad incertezze e, quindi, a contenziosi.
Si attende, ora, il pronunciamento del Parlamento svizzero sulla questione del divieto di fornire assistenza quando una domanda straniera sia fondata su informazioni sottratte illegalmente presso una banca svizzera, come per la lista Falciani.
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