Pubblicato il 27 aprile 2005
Sono numerosi i dubbi applicativi che ruotano intorno alla compilazione del quadro EC nelle dichiarazioni, soprattutto considerando il suo impiego per l'eliminazione di svalutazioni su partecipazioni societarie. L'articolo 109, comma 4, del Tuir stabilisce che in caso di imputazione a conto economico di ammortamenti, altre rettifiche di valore o accantonamenti che non superino i limiti previsti dalle norme fiscali, è consentito operare maggiori deduzioni, purché l'eccedenza della parte imputata a conto economico venga indicata nel quadro EC, che debutta quest'anno in tutte le dichiarazioni. Il successivo articolo 110, comma 1, lettera d), del TUIR sancisce l'irrilevanza fiscale di tutti i maggiori valori iscritti su azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni, anche quando l'iscrizione del maggior valore si riferisce a partecipazioni non esenti o è conseguenza del recupero di precedenti svalutazioni già dedotte. E' quindi escluso che i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare debbano utilizzare il quadro EC, dato che il maggior valore iscritto sulla partecipazione a seguito del disinquinamento non concorre alla determinazione del reddito ex articolo 110 del TUIR.
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