L'articolo 6 del dl 2/2006, in vigore dal 12 gennaio scorso, corregge la regola prevista dalla Legge 266/2005, comma 131 (che stabiliva che il costo fiscale dei titoli ceduti andava fissato al netto elle svalutazioni operate dal 2002), di modo che le svalutazioni dedotte sino al 2001 sono ora di nuovo rilevanti per il computo delle plusvalenze.
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