In materia di Superbonus, si presenta l'alternativa di detrarre fiscalmente le spese effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ripartendole in dieci rate annuali uguali, a cominciare dall'anno fiscale 2023.
Su tale opzione l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento con la risposta n. 252 del 9 dicembre 2024, ricordando che la scelta, irrevocabile, va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
Nell’istanza presentata si domanda se:
Nel ricordare che per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la detrazione si suddivide in quattro rate annuali uguali, l'Amministrazione finanziaria ha fornito delle precisazioni attraverso le circolari n. 17/E del 26 giugno 2023, n. 23/E del 23 giugno 2022, n. 30/E del 22 dicembre 2020 e n. 24/E dell'8 agosto 2020.
Successivamente, nell'articolo 119 è stato aggiunto il comma 8-quinquies: questo stabilisce che per le spese effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, il contribuente può scegliere di dividere la detrazione in dieci rate annuali uguali, iniziando dal periodo fiscale del 2023. Questo al fine di evitare possibili situazioni di incapienza fiscale.
Stando così le norme, deve ritenersi ammissibile scegliere di suddividere la detrazione in dieci rate annuali anche per soltanto una porzione delle spese effettuate nel 2022.
Non è infatti specificato che questa opzione debba applicarsi a tutte le spese compiute in quell'anno.
Quindi, il contribuente ha la possibilità di:
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