Sull’Iva responsabilità a cascata
Pubblicato il 11 marzo 2008
La circolare Assonime n. 16/2008 del 10 marzo scorso prende in esame una responsabilità fiscale sancita dall’ultima Manovra finanziaria. Si tratta, nello specifico, del comma 164 dell’articolo 1 della legge 244/2007, che stabilisce che l’acquirente di un immobile venduto da un contribuente Iva è responsabile in solido con il venditore dell’imposta dovuta e della sanzione applicabile, nel caso in cui la vendita risultasse sottofatturata. Lo Stato cioè può richiedere, indifferentemente, al venditore o all’acquirente l’imposta non applicata alla somma pagata “in nero” maggiorata della sanzione di importo compreso tra il cento e il duecento per cento dell’imposta versata. Nella circolare di Assonime si precisa il fatto che l’acquirente, nel caso avesse provveduto al pagamento di tali somme, può rivalersi nei confronti del cedente, che rimane il soggetto debitore dell’imposta. Per ovviare a tale possibile inconveniente, l’acquirente di un immobile può procedere alla regolarizzazione della sua posizione, versando entro 60 giorni dalla stipula dell’atto di compravendita la maggiore imposta dovuta e presentando – entro lo stesso termine – copia dell’attestazione di pagamento e delle fatture oggetto di regolarizzazione. Questa procedura di regolarizzazione è valida nel caso di acquirente che non è titolare di partita Iva, mentre coloro che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni devono procedere all’autofatturazione. Diversa è la sanzione nel caso di mancata regolarizzazione. Il titolare di partita Iva è assoggettabile ad un’autonoma sanzione, pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 258 euro. Se si tratta di cessionario che non possiede partita Iva, la mancata procedura di regolarizzazione non produce autonoma sanzione. Secondo Assonime, infine, lo Stato ha un “privilegio speciale” sui beni immobili che hanno formato oggetto del contratto sottofatturato.