Sull’Iva comunicazioni flessibili

Pubblicato il 21 maggio 2007

Con la circolare n. 27 dell’11 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda i nuovi modelli AA7/8 e AA9/8, i campi contenuti nel quadro I dovranno essere compilati soltanto se, al momento della richiesta del numero di partita Iva, il soggetto sia in grado di fornire i dati richiesti senza la necessità di presentare successivamente una comunicazione di variazione dati. L’omessa compilazione del citato quadro non determinerà, comunque, il rigetto dell’attribuzione della partita Iva né farà scattare sanzioni, ma costituisce un elemento di valutazione per la programmazione dei controlli.

Nella circolare 27 vengono fornite anche una serie di precisazioni sui dati che i contribuenti Iva devono presentare in occasione della richiesta del numero di partita Iva. Questi dati servono all’Agenzia delle Entrate per individuare tempestivamente i soggetti che forniscono elementi poco plausibili in relazione alla gestione dell’attività svolta e a programmare i necessari controlli nei confronti delle posizioni anomale o incongruenti.

Inoltre, sempre nella stessa circolare, le Entrate hanno chiarito che i contribuenti che dal 1° novembre 2006 hanno iniziato una nuova attività ed entro tre anni dall’attribuzione del numero di partita Iva intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni “sensibili”, devono presentare un’apposita polizza fideiussoria valida tre anni.

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