Una decisione coraggiosa della Commissione tributaria regionale di Torino (sentenza n. 15/1/05 del 19 maggio 2005), riscontrando il contrasto normativo tra norme nazionali ed ordinamento comunitario in ordine all'applicazione dell'Irap, ha stabilito che Irap ed Iva hanno tante e tali affinità da rendere il tributo regionale inaccettabile sul piano europeo.
Le due imposte hanno almeno quattro tratti in comune che le rendono incompatibili:
- si applicano "a tutte le operazioni commerciali di produzione e scambio di beni o di prestazione di servizi, relativamente ad attività commerciale o professionale";
- "la base imponibile è costituita, per entrambe, dal valore netto aggiunto dal soggetto d'imposta ai beni e servizi";
- sono "riscosse in ciascuna fase del processo di produzione e distribuzione ed ogni operatore imponibile è tenuto al pagamento della relativa imposta in base al valore aggiunto";
- sono "generali e proporzionali al prezzo di cessione al consumo di beni e servizi, indipendentemente dal numero di operazioni".
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".