Ancora un’analisi in merito alla circolare 42 delle Entrate che ribalta l’orientamento pregresso della circolare 59/E rispetto alle indennità suppletive di clientela e all’indennità meritocratica degli agenti. Questa volta la disamina parte dalla citazione del Dlgs 303/91 che attua la direttiva 86/653/Cee e che ha eliminato dall’articolo 1751 del C. c. ogni riferimento alle fonti collettive per la disciplina delle indennità. Conseguentemente, l’indennità deve essere calcolata solo sulla base del disposto dell’articolo 1751 del Codice civile, che deve essere interpretato secondo la direttiva comunitaria che ha radicalmente modificato l’indennità in oggetto. Essa è svincolata del tutto dalla durata del rapporto di lavoro e dall’ammontare delle provvigioni (criteri della precedente legge). Infine, con la sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2006 il problema si è risolto con la nullità delle norme collettive italiane in tema di indennità di fine rapporto:le aziende non devono più erogare agli agenti il Firr, né l’indennità suppletiva di clientela, né l’indennità meritocratica stabiliti dagli accordi collettivi, se applicati.
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