La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 9 luglio scorso, ha affermato l'illegittimità dell'art. 13 comma 18 del testo unico sull'immigrazione nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso contro l'espulsione quando sia stata accertata l'identità del ricorrente. Secondo la Corte che non fa propri i rilievi di costituzionalità avanzati dal Giudice di Pace di Torino che aveva sollevato la questione per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost., la ratio della norma è quella di garantire l'identificazione dello straniero che deve sottoscrivere e depositare personalmente presso la cancelleria il ricorso; infatti, in caso di trasmissione dell'istanza tramite posta l'identità del ricorrente non potrebbe essere garantita. Tuttavia, secondo la Consulta, quando vi sia certezza sull'identità dello straniero non vi è ragione per escludere l'utilizzabilità del servizio postale.
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