Sulle spese salta il tetto

Pubblicato il 17 luglio 2006

Una deroga al trattamento delle “spese di vitto e alloggio”, che, ordinariamente, sono deducibili nel limite del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti, è contenuta nel dl 223/2006: le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, per effetto di un intervento nell’articolo 54 del Tuir, “sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura”.

La manovra bis interviene anche nella cessione dello studio, inserendo sempre nell’articolo 54 del Testo unico il comma 1-quater, che afferma la rilevanza, quale reddito di lavoro autonomo, del corrispettivo percepito a seguito di cessione della clientela e di elementi immateriali riferibili all’attività professionale. Novità che, letta con l’altra che sancisce la rilevanza delle plusvalenze che derivano dalla cessione di beni materiali, ricomprenderebbe nel reddito imponibile tutti i proventi realizzati per la cessione dello studio.  

Dal 1° gennaio 2007 scompariranno scontrini e ricevute fiscali: i soggetti menzionati dall’articolo 22 del Dpr 633/72 (quali commercianti al dettaglio o supermercati), non dovranno più certificare i corrispettivi, ma avranno l’obbligo di inviare l’ammontare giornaliero degli incassi, secondo periodicità ancora non stabilite.

Il Dl 223 sommerge di nuovi adempimenti (anche telematici) gli studi professionali, soprattutto a seguito della sorpresa che deriva dalla massiccia opera di anticipazione dei termini a regime, sovrapposta all’introduzione di altrettante nuove incombenze.

I nuovi commi 1-bis e 1-ter, dell’articolo 54, previsti dalla manovra d’estate, dispongono che le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali concorrono a determinare il reddito di lavoro autonomo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso, se realizzate mediante il risarcimento (anche assicurativo) per la perdita o il danneggiamento dei beni o se i beni sono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente arte o professione o a finalità estranee all’arte o professione.

Ancora: scopo degli ultimi obblighi introdotti dal Dl capo al lavoratore autonomo e agli intermediari finanziari è rendere rintracciabile il flusso di denaro rappresentato dal compenso del professionista per prestazioni erogate alla clientela. Di conseguenza, il professionista (articolo 35, comma 12, del Dl) deve tenere conti correnti “dedicati”, per la gestione dell’attività, in cui far confluire i compensi, che egli incasserà solo mediante uno strumento finanziario tracciabile; gli intermediari devono, a loro volta, comunicare periodicamente al Fisco l’elenco dei soggetti con cui intrattengono rapporti dal 1° gennaio 2001.

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