costituzionale, con l’ordinanza 94/2006, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 546/92, riferita all’articolo 102, comma 2, ed alla VI Disposizione transitoria della Costituzione, concernente la giurisdizione delle commissioni tributarie nell’ambito delle sanzioni amministrative non tributarie ma comminate dall’agenzia delle Entrate, chiarisce che il giudice prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale deve accertarsi che sia impossibile seguire un’interpretazione della legge costituzionalmente corretta, la cosiddetta interpretazione adeguatrice. In caso il giudice non si fosse adoperato in tal senso la questione deve essere dichiarata inammissibile. Nell’articolo vi è una disamina dell’argomento che parte dalla questione della difficoltà della verifica della compiutezza dell’interpretazione adeguatrice.
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