La disciplina della tassazione consolidata (o della tassazione per trasparenza) mal si coordina con le norme sul credito per le imposte pagate all'estero ex articolo 165 del Tuir. Il credito per le imposte pagate all'estero viene fissato dai singoli soci della società trasparente e dalla società consolidante, considerando rispettivamente il reddito imponibile del socio e il reddito complessivo di gruppo. Le eccedenze di imposta che si producono su questi soggetti in base all'articolo 165, comma 6, del Tuir, sono quindi determinate anche in riferimento a redditi non prodotti in via autonoma, ma da altri soggetti che fanno parte del gruppo.
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