Il Tar della Toscana – sentenza n. 315 del 7 febbraio 2006 – chiarisce spettare al giudice amministrativo la decisione in caso di contestazione della delibera comunale che determina le aliquote Ici. Il Tribunale regionale afferma, in proposito, che la controversia “attiene a un iter procedimentale che precede il sorgere dell’obbligazione tributaria e che sfocia nell’adozione di un atto amministrativo generale assunto dalla Pubblica amministrazione nell’esercizio di un potere di imperio (avente natura discrezionale)”. Ne consegue che la legittimità della delibera sia sindacabile, in via principale, davanti al giudice amministrativo.
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