(sentenza n. 89/9/06) ha fissato il principio secondo cui spetta al giudice tributario decidere sulla congruità e sulla corretta imputazione degli onorari liquidati in favore del Ctu, intervenuto in un giudizio precedente. Il caso è stato mosso da un contribuente che si è visto addebitare dal giudice di primo grado gli onorari, anche piuttosto alti, richiesti dal consulente d’ufficio. La vicenda trae origine dal giudizio di primo grado nel corso del quale le parti avevano consensualmente accettato la decisione della Commissione di procedere alla nomina di una consulenza tecnica d’ufficio, al fine di dirimere una controversa situazione riguardante il versamento di ritenute erariali.
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