Sull’autoriciclaggio un reato fuori luogo

Pubblicato il 27 dicembre 2008 L’abolizione del cosiddetto beneficio dell’autoriciclaggio, proposta in sede di modifica della disciplina sul riciclaggio da parte del Ddl sicurezza, rischia di passare sotto silenzio. Questo il parere dell’autore dell’articolo, che dalle pagine del quotidiano effettua prima un excursus della normativa attuale in materia di antiriciclaggio per arrivare a definire cosa si intenda – tra gli addetti ai lavori – per beneficio dell’autoriciclaggio. In buona sostanza, si intende che chi ha commesso un delitto o concorre alla sua realizzazione, non risponde della successiva condotta criminosa della messa a profitto dell’utile conseguito, ritenuta assorbita nel disvalore del reato presupposto. Nel Ddl 583/2008, il principio viene abbandonato attraverso l’abolizione dell'altro principio “Fuori dei casi di concorso nel reato”, espresso nell’articolo 648-bis del Codice penale. Non senza critiche, specialmente da quanti vorrebbero ricercare una motivazione a tutto ciò. A tal fine, l’autore cerca di riordinare le idee, indicando le ragioni che militano a sostegno della punibilità dell’autoriciclaggio. Per prima cosa si sottolinea la necessità di invertire la scarsa presa reattiva della legislazione antiriciclaggio; la seconda ragione è quella di abolire un ingiustificato privilegio. Entrambe le motivazioni addotte, però, non si esimono dall’essere sottoposte a critiche di varia natura.
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