La Ctr Lombardia, con la sentenza 93/8/07, chiarisce che è il Comune a stabilire la superficie dell’azienda da assoggettare alla Tarsu e, dunque, il privato non può non pagare il tributo con la motivazione di produrre rifiuti pericolosi e di procedere di conseguenza allo smaltimento in proprio. Infatti, il Comune in tali casi opera l’esclusione dalla tassazione Tarsu dei locali o delle aree scoperte direttamente attinenti alle lavorazioni dei materiali dalle quali derivano i rifiuti pericolosi.
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