Sulla prevenzione uno spiraglio fiscale

Pubblicato il 01 febbraio 2006

La Direzione regionale delle Entrate (Dre) stanziata nelle Marche, ha chiarito, a mezzo di circolare n. 28777-FI 2005/24 indirizzata agli uffici locali (che segue la n. 4/05, dell'Amministrazione finanziaria, emanata dopo i chiarimenti forniti in sede comunitaria), che anche i trattamenti medici di profilassi eseguiti su persone che non soffrono alcuna malattia sono da considerare esenti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto (articolo 10, punto 18, Dpr 633/72). Le prestazioni sanitarie esenti sono, infatti, tutte quelle rese alla persona, contro quelle effettuate agli animali, che, invece, sono soggette ad Iva. L'esenzione, correlata alla natura sanitaria delle prestazioni, ha carattere oggettivo e, perciò, non dev'essere richiesta dal paziente, poiché l'elemento determinante è da ricercare nel tipo di prestazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

Assindatcolf, lavoro domestico in crisi: meno occupati e più irregolarità

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Omissione e evasione contributiva: sanzioni, accertamento e compliance

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy