Con decisione n. 21 del 19 gennaio 2005, , in materia di aliquota Irap maggiorata per le banche, ha stabilito che, a parità di presupposto, rientra nella discrezionalità del legislatore la differenziazione delle aliquote per settori produttivi e per tipologie di soggetti, se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributivi. Ma il riferimento ai motivi di politica economica e redistributivi potrebbe vanificare il principio di capacità contributiva come principio di uguaglianza. Inoltre, la discrezionalità del legislatore diverrebbe illimitata, in quanto l'unico elemento di ragionevolezza sarebbe la politica economica.
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