La Cassazione, con la sentenza n. 309 dell'11 gennaio 2006, afferma che l'imposta indicata in una fattura emessa per operazioni inesistenti è dovuta per l'intero ammontare indicato nel documento, in base al disposto dell'articolo 21, lettera d), della sesta direttiva Cee - 338/77 - ed in concordanza con l'articolo 21, comma 7, del dpr 633/72.
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