Ad integrazione della circolare 70/2007, l'Inps ha diffuso il messaggio n. 10577 del 26 aprile 2007. Uno dei chiarimenti offerti, in allineamento con quanto indicato dalla Covip, specifica che nell'individuazione della parte di Tfr che deve essere versata al Fondo di Tesoreria è da considerare la data di compilazione dei modelli “Tfr 1” e “Tfr 2”. Ciò rimedia all'eventuale difficoltà operativa che poteva insorgere nel caso della discordanza tra la data indicata sui modelli di scelta con quella di ricezione da parte del datore. Conseguentemente: per i lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006 deve essere versato al Fondo di Tesoreria il trattamento maturato dal 1° gennaio 2007 e fino al mese precedente a quello della scelta, se il lavoratore decide di destinare alla previdenza complementare solo parte del Tfr maturato dal 1° gennaio al 30 giugno, mentre, se il lavoratore non sceglie va al Fondo di previdenza complementare tutto il Tfr maturato dal 1° gennaio al 30 giugno; per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il datore è sempre obbligato a versare al Fondo Tesoreria il Tfr maturato dalla data di assunzione al mese precedente la scelta, a prescindere dalla percentuale di Tfr destinata, ed in caso di silenzio assenso tutto il Tfr maturato nel semestre va al Fondo.
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