Regionale di Bari, ha dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo di una sanzione applicata in seguito all’impiego di lavoratori irregolari, emessa dall’Agenzia delle Entrate; di conseguenza ha confermato l’abrogazione della cartella di pagamento proprio per l’ illegittimità del procedimento di riscossione della sanzione stessa. In assenza di una precisa norma che attribuisce alle Entrate il potere di riscossione delle sanzioni per l’utilizzo di lavoro nero, è stato ravvisato un difetto di legittimazione dell’Agenzia, inoltre è stata contestata l’iscrizione come strumento per la riscossione coattiva della sanzione. Infatti le modifiche apportate al Dl 12/2002, dal decreto Visco-Bersani, attribuiscono la competenza in merito all’irrogazione della sanzione amministrativa, alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente.
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