Sul sito delle Entrate le versioni definitive dei modelli 730/2011 e 770/2011

Pubblicato il 19 gennaio 2011 Con tre provvedimenti del 17 gennaio 2011 - 1978/2011, 2204/2011 e 189070/2010 - l’agenzia delle Entrate approva, come da legge, i modelli definitivi di dichiarazione 730/2011, 770/2011 ordinario e semplificato, e a dettare le relative istruzioni. Tutto è disponibile online sul sito delle Entrate. I definitivi non si discostano molto dalle bozze dei modelli precedentemente diffusi.

La più importante novità del modello 730 - che lavoratori dipendenti e pensionati dovranno utilizzare per dichiarare i redditi 2010 - è l’entrata della cedolare secca, l’imposta sostitutiva del 20% sulle locazioni degli immobili a uso abitativo situati nella provincia de L’Aquila (quadro B colonna 8 dei righi da B1 a B8). Altra new entry è rappresentata da una sezione, all’interno del quadro F, dedicata al rimborso del credito maturato nel 2008 e nel 2009 per le prestazioni di lavoro notturno o straordinario legate a incrementi di produttività. Sono confermati i campi dei principali sconti del Fisco, come le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie agevolate, per gli interventi volti al risparmio energetico, per l’agevolazione sulle somme percepite per incremento della produttività e per l’incentivo dedicato al personale del comparto sicurezza.

I modelli 770 semplificato e ordinario - dichiarazioni che utilizzano i datori di lavoro, gli enti pensionistici e gli intermediari (sostituti d’imposta) - rivelano una serie di novità che li adeguano alle recenti modificazioni del quadro normativo.

Tra le principali modifiche nel 770 ordinario troviamo l’aggiunta di una colonna nella sezione IV del quadro SX, che dovrà essere compilata dagli intermediari che hanno ricevuto la dichiarazione riservata per lo scudo fiscale atta a distinguere i versamenti delle imposte sostitutive del 7, 5 e 6% sul valore delle attività rimpatriate e regolarizzate.

Nel 770 semplificato, invece, è inserito il nuovo prospetto SY per gestire le somme liquidate in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi e quelle derivanti dai bonifici effettuati per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, agevolati con le detrazioni del 36 e del 55%.
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