Le istruzioni della comunicazione annuale dei dati Iva del 2011 – relativa al 2010 – sono state aggiornate con le ultime novità sulla disciplina Iva applicabile alle prestazioni di servizi, alla luce di quanto previsto dal Dlgs 18/2010, ossia che le regole generali dettate dal decreto Iva, il Dpr 633/1972, valgono ora anche per le prestazioni di servizi rese in ambito comunitario. La struttura e i dati richiesti nel modello non hanno subito modifiche. È quanto annunciato dalle Entrate con il comunicato stampa del 28 ottobre 2010. La novità più rilevante è che non sono più da comunicare le prestazioni di servizi intracomunitari resi e ricevuti: i riferimenti a tali servizi, dal 1° gennaio 2010 sono confluiti fra le prestazioni generiche. Inoltre, per le stabili organizzazioni deve essere presentata una comunicazione annuale relativa ai dati delle operazioni ad esse imputabili effettuate nell’anno d’imposta.
È tenuto a presentare il modello dei dati entro il mese di febbraio, in via telematica, generalmente il titolare di partita Iva obbligato alla dichiarazione annuale, anche se nell’anno non ha effettuato operazioni imponibili o non deve effettuare le liquidazioni periodiche.
Tra gli esonerati troviamo: chi nel 2010 ha effettuato solo operazioni esenti, a meno che non abbia registrato operazioni intracomunitarie; i produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro; le persone fisiche con un volume d’affari nel 2010 non superiore a 25mila euro; i contribuenti che, entro il 28 febbraio, presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, ossia sganciata dal modello Unico, per poter utilizzare in compensazione il credito che ne deriva; i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Ue e che svolgono attività di commercio elettronico; coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali.
È utile ricordare che la comunicazione dei dati non servirà a calcolare l’imposta dovuta: il calcolo sarà effettuato con la presentazione della dichiarazione annuale. Pertanto, data la natura non dichiarativa della trasmissione non si avranno sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, ma il non invio del modello comporterà una sanzione amministrativa.
La bozza del modello è disponibile sul sito dell’Agenzia.
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