Dal 1° gennaio 2007, se il lavoratore ha aderito alla previdenza complementare, il primo versamento del Tfr potrebbe non coincidere con il primo della contribuzione, in quanto i fondi potranno decidere autonomamente solo sulla decorrenza della contribuzione, non sul Trattamento di fine rapporto, per il quale – in virtù della rilevanza nella costruzione della posizione individuale del lavoratore – sarà il legislatore a definire una regolamentazione unica, la cui validità prescinde dal fondo cui si intende aderire. Ma la decorrenza non è facile da individuare, soprattutto per via della terminologia usata e delle interpretazioni sinora fornite, non sempre opportune e coerenti. I Dm 31 gennaio hanno individuato la decorrenza con il momento della “scelta” del lavoratore, intendendo in seguito (delibera 21.3.2007) per “scelta” la compilazione del modulo “Tfr1” o “Tfr2”. Seguendo questa impostazione, se il lavoratore ha compilato il modulo appena assunto e lo consegna al datore alla scadenza dei sei mesi entro cui va manifestata la scelta esplicita, il Tfr trasferito al fondo scelto è quello maturato fin dal primo giorno di assunzione. Ma il Ministero è intervenuto a precisare che ai fini della decorrenza rileva la data di consegna del modulo al datore. Un’interpretazione logica, ma che nega il diritto al trasferimento del Tfr al lavoratore che ha sottoscritto l’adesione al fondo uno o più periodi di paga prima di consegnare il modulo. Soprattutto è un’interpretazione lacunosa, perché “scelta”, “compilazione del modulo”, “consegna al datore” sono atti diversi, dai quali scaturiscono effetti diversi tanto per l'impresa quanto per i lavoratori. Si attende un chiarimento da fonti autorevoli.
Intanto, Consulenti del lavoro, lavoratori e aziende si incontreranno il 23 e 24 giugno per illustrare la riforma del Tfr (“Tfr in piazza”). L’iniziativa, attuata tramite studi con il patrocinio del Lavoro, è del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti.
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