Secondo la Cassazione – sentenza n. 28734 del 2008 – è possibile attribuire un compenso extra all'amministratore condominiale se l'importo sia stato approvato dall'assemblea. La Corte di legittimità ha così respinto il ricorso presentato da un condomino che contestava un compenso extra dell'amministratore, deliberato dall'assemblea condominiale con il varo del consuntivo.
In linea generale, la giurisprudenza ritiene che il compenso per tale tipo di professionisti debba essere liberamente determinato tra le parti; non essendo una professione protetta, infatti, per questa non esiste neanche una tariffa minima.
Sempre in tema di compenso all’amministratore di condominio, la sentenza di Cassazione n. 28186, del 26 novembre 2008, ribadisce il principio che tale onorario non va soggetto ad Imposta sul valore aggiunto se il professionista svolge l’attività senza impiegarvi mezzi organizzati.
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