Telefisco 2006 ha confermato che la norma della Finanziaria (comma 469) che permette la rivalutazione dei beni d'impresa detenuti in bilancio chiuso al 31.12.2004, è applicabile anche al riallineamento, civilistico e fiscale, dei valori riferiti alla stessa tipologia di bei rivalutabili, corrispondendo prima un'imposta sostitutiva del 12,5% (o del 6% se riferito a beni non ammortizzabili). L'effetto del riallineamento, come accade per la rivalutazione, è posticipato all'esercizio 2008. Oggi che, per effetto del nuovo scenario, non esiste più alcuna possibilità di affrancare disavanzi di fusione o scissione, specie se formatisi durante il 2004, il riallineamento è l'unica possibilità per l'ottenimento del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti.
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