Sui rimborsi per i crediti Iva decidono i giudici tributari
Pubblicato il 21 aprile 2009
La Corte di cassazione, con sentenza n.
9142 del 17 aprile 2009, come già espresso in altre recenti sentenze (9107 e 9108 del 2009), nel respingere l’eccezione di giurisdizione sollevata delle Entrate, ribadisce che le controversie riguardanti il credito Iva sono sempre di competenza delle commissioni tributarie, a prescindere dal soggetto che risulta titolare del credito. Dunque, la giurisdizione rimane delle commissioni tributarie sia nel caso in cui la richiesta di rimborso all’Amministrazione finanziaria sia avanzata dal cessionario che dal cedente soggetto passivo d’imposta. La decisone muove dal principio che in materia di credito Iva la giurisdizione tributaria è individuata dall’oggetto della domanda e non dal soggetto titolare del credito Iva.