L'entrata in vigore della legge Comunitaria (in corso di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale"), specificatamente secondo quanto disposto dall'articolo 11, introduce l'obbligo per i liberi professionisti non organizzati in forma di ente o impresa di tenere i registri di carico e scarico per i rifiuti pericolosi non urbani prodotti a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. La norma in questione aggiorna le disposizioni del decreto legislativo 22/1997, che escludeva i professionisti dai soggetti obbligati alla tenuta di queste scritture ambientali. L'attuale riconduzione dei professionisti singoli fra gli obbligati è, però, più formale che reale. Secondo la nuova legge, infatti, l'obbligo di tenuta è soddisfatto "attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore", per cinque anni presso la sede dov'è svolta l'attività. Il nuovo obbligo nulla aggiunge alle modalità documentali dei rifiuti pericolosi da parte dei professionisti: di fatto, la conservazione quinquennale della prima e della quarta copia del formulario è da sempre obbligata. Semplicemente si ribadisce che il formulario deve tenere conto del registro. Quindi, nessun allargamento del campo di applicazione della disciplina sui registri, ma solo una semplice rimodulazione.
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