Sui premi diffida non aggirabile

Pubblicato il 26 giugno 2009 Il ministero del Lavoro aveva respinto, con nota 4913/2009, la prassi utilizzata dall’Inail per “quantificare le somme dovute per il mancato assoggettamento del personale all’obbligo assicurativo e per invitare il datore di lavoro al pagamento delle stesse”. Per la richiesta dei premi non pagati, l’Istituto assicuratore usa invece ancora oggi il “certificato di variazione” – quantificando direttamente il dovuto e invitando il datore all’immediato pagamento - in luogo della “diffida”, che, invece, inviata per raccomandata al datore che ha commesso violazioni, consente che questi si adegui o faccia ricorso alla direzione provinciale del Lavoro (poi al ministero) entro dieci giorni. Con la nota 24 giugno 2009, n. 6704, l’Inail recepisce finalmente le indicazioni del ministero e assicura che in sei mesi (dal 1° gennaio 2010) si metterà in regola.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: primo sì della Camera

17/01/2025

Società di persone commerciali: obbligo Ue di pubblicare dati nel registro imprese

17/01/2025

Sicurezza sul lavoro: elevati i finanziamenti INAIL per la formazione

17/01/2025

Aiuti di Stato. Corte UE: recupero anche presso impresa subentrata

17/01/2025

Bonus Natale nel 730, CU e 770: cosa sapere

17/01/2025

TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2024

17/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy