L'indeducibilità dei costi sostenuti nei rapporti con i fornitori esteri residenti nei Paesi a fiscalità privilegiata elencati nella c.d. "black list", è una presunzione relativa, che il soggetto che risiede in Italia può disapplicare, se egli fornisce prova che, alternativamente, la società estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva e le operazioni realizzate rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione.
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