Sui crediti in valuta vale il dato storico

Pubblicato il 11 aprile 2006

La diretta Map del 6 aprile ha consentito alla Dre del Piemonte di chiarire le conseguenze della conversione delle poste in valuta ai cambi a pronti alla chiusura dell’esercizio sociale le cui oscillazioni non hanno rilevanza fiscale dopo la modifica all’articolo 110, commi 3 e 4, del Tuir: l’ammontare deducibile della svalutazione su crediti prevista all’articolo 106 del Testo unico va determinato sull’importo del credito convertito a cambio storico, ovvero quello vigente alla data di accensione del credito. Con riferimento all’imputazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di lease back, di cui all’articolo 16 del dlgs n 310/2004, l’articolo 2425-bis prevede che “le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”; la direzione delle Entrate ha precisato che le plusvalenze relative alla cessione dell’immobile alla società di leasing debbano seguire le norme di cui all’articolo 86 del Tuir.          

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

Assindatcolf, lavoro domestico in crisi: meno occupati e più irregolarità

07/10/2024

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy