L'Agenzia delle entrate fornisce - con la risoluzione n. 51 del 22 aprile 2005, che ha ad oggetto gli ammortamenti - alcuni chiarimenti sulle implicazioni fiscali che derivano dall'abrogazione - operata dalla riforma che introduce l'Ires - dell'articolo 67, comma 4, che stabiliva, in ipotesi di ammortamento inferiore al 50% della quota "tabellare", che la differenza non poteva più concorrere alla determinazione della quota d'ammortamento degli esercizi successivi, a meno che il minore ammontare non dipendesse dalla minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.
Le Entrate sostengono che il contribuente mantiene la facoltà di effettuare ammortamenti al di sotto dei valori massimi consentiti anche per importi inferiori alla metà dell'ammortamento ordinario, potendo ammortizzare successivamente la differenza. Tale possibilità resta anche quando l'ammortamento civilistico, contabilizzato dalla società nel conto economico, è superiore a quello che viene dedotto dal reddito imponibile attraverso una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
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